Fino all’età di 18 anni, tutte le persone sono rappresentate legalmente dai genitori.
Quando un minore non ha genitori, viene aperta la tutela, che è la misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di un minore.
Un minore può restare senza genitori, perché questi sono entrambi deceduti, oppure perché a seguito di condanna penale o di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni i genitori vengono dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.
Ricevuta la segnalazione, il Giudice tutelare assume le opportune informazioni e decide chi nominare tutore e protutore, scegliendo tra i parenti del minore.
Per quanto riguarda l’esercizio della tutela e i compiti del tutore si rinvia all’allegato “vademecum per il tutore”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOartt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLOLa tutela di un minore viene aperta d’ufficio in seguito a segnalazione da parte del Tribunale per i Minorenni o dell’Ufficiale di Stato Civile.
Naturalmente anche i parenti del minore possono inviare la segnalazione, comunicando i recapiti dove essere contattati.
DOVE SI RICHIEDE?Al Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore.
In Tribunale di Bolzano
Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni
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La domanda di apertura della tutela di un minore va presentata direttamente presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore.
NOTA BENESi ricorda che con la SPID si può CONSULTARE IL PROPRIO FASCICOLO, visionarlo ed estrarne copie semplici non autenticate
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