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Tutela giudiziale

COS'E'

La tutela giudiziale è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica.

La tutela giudiziale viene aperta in seguito a sentenza di interdizione pronunciata da un Tribunale. Dopo l’apertura della tutela viene nominato un tutore, che è la persona che cura l’interdetto, ovvero che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Per quanto riguarda l’esercizio della tutela e i compiti del Tutore si rinvia all’allegato “vademecum per il tutore”, nonché alla scheda informativa 1.2.4 sulle autorizzazioni del Giudice tutelare relative ad incapaci a pagina 39 della presente Guida ai Servizi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

La tutela giudiziale viene aperta d’ufficio dal Giudice tutelare che riceve la sentenza d’interdizione direttamente dal Tribunale che l’ha emessa.
Il ricorso per l’interdizione può essere presentato con l’assistenza di un legale dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal curatore ovvero dal Pubblico Ministero.
Il Giudice tutelare assume le opportune informazioni, nomina il tutore e il protutore e li convoca per il giuramento.

DOVE SI RICHIEDE?

- In Tribunale di Bolzano 
Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni 
PRENOTA APPUNTAMENTO QUI

- Online utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online maggiori informazioni

- Presso lo Sportello di prossimità di competenza

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La tutela giudiziale viene aperta d’ufficio.

NOTA BENE

Si ricorda che con la SPID si può CONSULTARE IL PROPRIO FASCICOLO, visionarlo ed estrarne copie semplici non autenticate
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COSTI

Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

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  1. diritti di cancelleria
  2. diritti di copia

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Allegati
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