La tutela giudiziale è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica.
La tutela giudiziale viene aperta in seguito a sentenza di interdizione pronunciata da un Tribunale. Dopo l’apertura della tutela viene nominato un tutore, che è la persona che cura l’interdetto, ovvero che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Per quanto riguarda l’esercizio della tutela e i compiti del Tutore si rinvia all’allegato “vademecum per il tutore”, nonché alla scheda informativa 1.2.4 sulle autorizzazioni del Giudice tutelare relative ad incapaci a pagina 39 della presente Guida ai Servizi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOartt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLOLa tutela giudiziale viene aperta d’ufficio dal Giudice tutelare che riceve la sentenza d’interdizione direttamente dal Tribunale che l’ha emessa.
Il ricorso per l’interdizione può essere presentato con l’assistenza di un legale dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal curatore ovvero dal Pubblico Ministero.
Il Giudice tutelare assume le opportune informazioni, nomina il tutore e il protutore e li convoca per il giuramento.
- In Tribunale di Bolzano
Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni
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COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARILa tutela giudiziale viene aperta d’ufficio.
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