L’atto di notorietà consiste nella dichiarazione fatta dinanzi a un pubblico ufficiale, sotto il vincolo del giuramento, da parte di persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti.
L’atto deve essere firmato dal richiedente e da due testimoni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOart. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366 (nota ministeriale n. 1622/99/U del 16 giugno 1999), art. 8 L. 23 marzo 1956, n. 182 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere della Tribunale) e art. 30 L. 7 agosto 1990, n. 241
CHI PUO' RICHIEDERLOChiunque abbia interesse all'atto.
DOVE SI RICHIEDE?Gli atti notori possono essere ricevuti presso il Tribunale o gli uffici dei Giudici di Pace.
In Tribunale di Bolzano
Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni
PRENOTA APPUNTAMENTO QUI
Il dichiarante e i due testimoni (persone a conoscenza del fatto che viene attestato) devono presentarsi, previo appuntamento, presso la Cancelleria del Giudice Tutelare e delle Successioni del Tribunale di Bolzano muniti di documento di identità in corso di validità.
I testimoni non possono essere parte interessata, ad esempio, nel caso di una successione, non devono essere coeredi.
TEMPIL’appuntamento è fissato entro otto settimane dal giorno in cui viene richiesto.
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