L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio d’inventario.
L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, in questo modo l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore oppure se è stato interdetto o inabilitato.
L’accettazione con il beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOartt. 321, 374, 394, 470 ss. c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLOIl chiamato all’eredità.
DOVE SI RICHIEDE?L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario può essere presentata presso un notaio o presso il Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
In Tribunale di Bolzano
Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni
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L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario, per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale (notaio o cancelliere).
Se l’erede è in possesso di beni ereditari e intende accettare l’eredità con il beneficio d’inventario, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se l’inventario non è compiuto entro questo termine, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.
Se l’erede non è in possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare l’eredità con beneficio d’inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Una volta fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio, l’inventario deve essere redatto entro tre mesi.
Se l’interessato non intende presentare la dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario presso un notaio, deve presentarsi presso la Cancelleria delle Successioni del Tribunale competente per territorio, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:
L’appuntamento è fissato entro otto settimane dal giorno in cui viene richiesto.
COSTIIl Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
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