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Certificato di eredità

COS'E'

Il certificato di eredità (o di legato) è un provvedimento che viene emesso dall’autorità giudiziaria su richiesta degli eredi (o legatari) e costituisce il presupposto necessario per poter intavolare, a nome degli eredi (o legatari), gli immobili caduti in successione.

Il ricorso a tale procedura è necessario solo per gli immobili siti nelle Province di Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 13 ss. R.D. 28 marzo 1929, n. 499

DOVE SI RICHIEDE?

Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale  competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.

Se la successione si è aperta al di fuori dei territori soggetti a regime tavolare, diviene competente il Tribunale , ove si trova la maggior parte degli immobili del defunto esistenti nei territori medesimi.

In Tribunale di Bolzano 
Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni 
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COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Deve essere presentato un ricorso con relativa nota di iscrizione a ruolo presso la Cancelleria delle Successioni (ovvero mediante deposito telematico in PCT - Processo Civile Telematico) con la firma degli eredi autenticata necessariamente o da un notaio o da un avvocato munito di procura alle liti, procura parimenti munita di autentica delle firme realizzata dal difensore.
Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti, che variano a seconda che si tratti di successione legittima o testamentaria:

  • certificato di morte
  • denuncia di successione depositata
  • copia autentica del testamento
  • stato di famiglia storico del defunto con indicazione della parentela: qualora l’anagrafe comunale dovesse rilasciare lo stato di famiglia storico del defunto privo dell’indicazione dei rapporti di parentela ovvero munito dell’indicazione dei rapporti di parentela, ma riferiti a soggetto diverso dal “de cuius” (es. marito della defunta), occorrerà integrare la documentazione depositando certificati di nascita con indicazione dei genitori e certificati di matrimonio ovvero atti di stato notorio ricevuti da pubblico ufficiale (NON AUTOCERTIFICAZIONE);
  • stato di famiglia storico dei chiamati rinuncianti e dichiarazione di rinuncia
  • estratto tavolare degli immobili (se viene richiesto l’accertamento dell’acquisto di un diritto di abitazione a norma dell’art. 540 c. 2 c.c. ovvero in caso di assegnazione di diritti reali su beni immobili con testamento)
  • per i richiedenti incapaci o a capacità limitata, per i quali l’adempimento è previsto, autorizzazione ad accettare l’eredità ed accettazione espressa;
  • a recepimento della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dd. 18/4/2016 tutti i documenti allegati alla domanda sono esenti da bollo ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 115/02

Poiché trattasi di procedimento dinnanzi all’Autorità Giudiziaria e non a quella Amministrativa, non sono accettate autocertificazioni.
Quanto al contenuto del ricorso, si rammenta che ai sensi della Legge Tavolare:

A) è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva (art. 14);
B) se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se il suo diritto alla successione legittima sia escluso o limitato dal diritto a succedere di parenti più prossimi (art. 15);
C) in ogni caso il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere.

COSTI

FARE IL PAGAMENTO PER

  1. contributo unificato
  2. diritti di cancelleria
  3. diritti di copia

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