Il certificato di eredità (o di legato) è un provvedimento che viene emesso dall’autorità giudiziaria su richiesta degli eredi (o legatari) e costituisce il presupposto necessario per poter intavolare, a nome degli eredi (o legatari), gli immobili caduti in successione.
Il ricorso a tale procedura è necessario solo per gli immobili siti nelle Province di Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOartt. 13 ss. R.D. 28 marzo 1929, n. 499
DOVE SI RICHIEDE?Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Se la successione si è aperta al di fuori dei territori soggetti a regime tavolare, diviene competente il Tribunale , ove si trova la maggior parte degli immobili del defunto esistenti nei territori medesimi.
In Tribunale di Bolzano
Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni
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Deve essere presentato un ricorso con relativa nota di iscrizione a ruolo presso la Cancelleria delle Successioni (ovvero mediante deposito telematico in PCT - Processo Civile Telematico) con la firma degli eredi autenticata necessariamente o da un notaio o da un avvocato munito di procura alle liti, procura parimenti munita di autentica delle firme realizzata dal difensore.
Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti, che variano a seconda che si tratti di successione legittima o testamentaria:
Poiché trattasi di procedimento dinnanzi all’Autorità Giudiziaria e non a quella Amministrativa, non sono accettate autocertificazioni.
Quanto al contenuto del ricorso, si rammenta che ai sensi della Legge Tavolare:
A) è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva (art. 14);
B) se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se il suo diritto alla successione legittima sia escluso o limitato dal diritto a succedere di parenti più prossimi (art. 15);
C) in ogni caso il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere.
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