La curatela è una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti che, per infermità non tanto grave da far luogo alla interdizione o per altra patologia (es. sordomutismo, cecità, prodigalità, abuso di alcolici e stupefacenti), sono stati inabilitati e dei minori emancipati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio.
La curatela è finalizzata ad assistere l’inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del Giudice Tutelare) e viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Il curatore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).
NORMATIVA DI RIFERIMENTOartt. 392 ss. c.c. e artt. 415 ss. c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLOLa Curatela viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione.
È possibile far pervenire al Giudice tutelare una proposta riguardo alla persona da nominare curatore.
È necessaria l’assistenza di un Legale.
Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio dell’inabilitato.
Tribunale di Bolzano - Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni
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Il Giudice tutelare che apre la curatela, convoca d’ufficio la persona che ritiene più idonea per essere nominata curatore, scegliendola innanzitutto fra i parenti dell’inabilitato e tenendo in considerazione le eventuali osservazioni scritte fatte pervenire in cancelleria dai parenti o da chi conosce l’inabilitato.
Il curatore viene nominato con decreto del Giudice tutelare e viene convocato per l’accettazione dell’incarico.
COSTIIl Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
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