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Amministrazione di sostegno

COS'E'

L'Amministrazione di sostegno è una misura di protezione destinata alle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: anziani, malati, disabili e soggetti affetti da dipendenze.
La durata dell'Amministrazione di sostegno può essere temporanea o permanente in relazione alle condizioni dell'interessato ("beneficiario"). 

Per informazioni più dettagliate su questo istituto si segnala il Portale Giustizia - Tribunale Online

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 6/2004; artt. 404 e ss. c.c.; artt. 473 bis e ss. c.p.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Coniuge - Il coniuge o una persona stabilmente convivente;
Familiari - I parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
Tutore o curatore - Il tutore o il curatore del beneficiario;
Altri - Il beneficiario, il Pubblico Ministero o i responsabili dei servizi sociali e sanitari.

Per questo tipo di procedimento non è richiesta l’assistenza di un legale, tranne vi siano conflittualità tra le parti interessate.

CHI PUO' FARLO

L’Amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare, secondo requisiti di idoneità. Viene scelto preferibilmente nell’ambito familiare dell’amministrato. Qualora questo, per motivi di opportunità o di altro genere, non sia possibile, il Giudice nomina un altro soggetto tenendo conto dell’esclusivo interesse dell’assistito.

Una volta nominato, l’amministratore di sostegno presta giuramento, assumendo il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni dell’assistito.

Il Giudice Tutelare indica all’Amministratore di Sostegno gli atti che può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli nei quali è richiesta la sua assistenza. Una volta nominato, l’Amministratore di Sostegno ha il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni dell’assistito.

DOVE SI RICHIEDE?

Il ricorso deve essere presentato telematicamente (art. 196 quater disp. Att. cpc) oppure presso uno sportello di prossimità.

In caso di necessità rivolgersi al Tribunale di Bolzano presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni prenotando un APPUNTAMENTO QUI

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il ricorso, esente da contributo unificato, va presentato al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura, è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricorso deve essere corredato dei seguenti allegati:

  • stato di famiglia della persona beneficiaria per la quale si richiede la nomina      dell’amministratore di sostegno;
  • copia integrale dell'atto di nascita;
  • ricevuta di pagamento telematico pagoPA da € 27,00 per anticipazione forfettaria;
  • certificato medico o copia di documentazione clinica della persona beneficiaria;
  • estratto dell’atto di nascita della persona beneficiaria;
  • copia libretto di pensione, attestato di erogazione dell’indennità di accompagnamento e di altre eventuali rendite mensili della persona beneficiaria;
  • estratti conto bancari della persona beneficiaria;
  • copia dei rogiti notarili ovvero visura catastale per soggetto e copia dei contratti di locazione riguardanti le consistenze immobiliari della persona beneficiaria;
  • copia ultima dichiarazione dei redditi della persona beneficiaria;
  • fotocopia di un documento di identità del ricorrente e della persona beneficiaria.

Si raccomanda, ove possibile, di allegare le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti.

COME SI SVOLGE

Dopo la presentazione del ricorso in Cancelleria verrà designato un Giudice Tutelare per la trattazione dell'istanza, il quale provvederà, con decreto, a fissare udienza di comparizione.
In caso di necessità, il Giudice Tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

NOTA BENE
  • Contro i decreti del Giudice tutelare si può proporre reclamo al Tribunale.
  • Si segnala che l'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022, ha attribuito al notaio una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria a rilasciare previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale “le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari” (art. 21, comma 19). L'autorizzazione resa dal notaio può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria secondo le norme del Codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento emesso dal giudice.
  • L'amministrazione di sostegno comporta una vigilanza a tempo indeterminato del Giudice sulla gestione patrimoniale e sulla assistenza personale del beneficiario, con i conseguenti oneri di rendiconto puntuale e limitazioni nella libera gestione dei beni.
  • Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all'ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacità delle persone.
COSTI

Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

FARE IL PAGAMENTO PER

  1. diritti di cancelleria
  2. diritti di copia

Istruzioni per FARE IL PAGAMENTO in pagoPA

Allegati
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