L'Amministrazione di sostegno è una misura di protezione destinata alle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: anziani, malati, disabili e soggetti affetti da dipendenze.
La durata dell'Amministrazione di sostegno può essere temporanea o permanente in relazione alle condizioni dell'interessato ("beneficiario").
Per informazioni più dettagliate su questo istituto si segnala il Portale Giustizia - Tribunale Online
NORMATIVA DI RIFERIMENTOLegge n. 6/2004; artt. 404 e ss. c.c.; artt. 473 bis e ss. c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLOConiuge - Il coniuge o una persona stabilmente convivente;
Familiari - I parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
Tutore o curatore - Il tutore o il curatore del beneficiario;
Altri - Il beneficiario, il Pubblico Ministero o i responsabili dei servizi sociali e sanitari.
Per questo tipo di procedimento non è richiesta l’assistenza di un legale, tranne vi siano conflittualità tra le parti interessate.
CHI PUO' FARLOL’Amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare, secondo requisiti di idoneità. Viene scelto preferibilmente nell’ambito familiare dell’amministrato. Qualora questo, per motivi di opportunità o di altro genere, non sia possibile, il Giudice nomina un altro soggetto tenendo conto dell’esclusivo interesse dell’assistito.
Una volta nominato, l’amministratore di sostegno presta giuramento, assumendo il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni dell’assistito.
Il Giudice Tutelare indica all’Amministratore di Sostegno gli atti che può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli nei quali è richiesta la sua assistenza. Una volta nominato, l’Amministratore di Sostegno ha il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni dell’assistito.
DOVE SI RICHIEDE?Il ricorso deve essere presentato telematicamente (art. 196 quater disp. Att. cpc) oppure presso uno sportello di prossimità.
In caso di necessità rivolgersi al Tribunale di Bolzano presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni prenotando un APPUNTAMENTO QUI
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIIl ricorso, esente da contributo unificato, va presentato al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura, è competente il Giudice del luogo di ricovero).
Il ricorso deve essere corredato dei seguenti allegati:
Si raccomanda, ove possibile, di allegare le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti.
COME SI SVOLGEDopo la presentazione del ricorso in Cancelleria verrà designato un Giudice Tutelare per la trattazione dell'istanza, il quale provvederà, con decreto, a fissare udienza di comparizione.
In caso di necessità, il Giudice Tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
FARE IL PAGAMENTO PER
Istruzioni per FARE IL PAGAMENTO in pagoPA