E’ la separazione che intercorre tra i coniugi quando vi è consenso tra di loro su come regolare i rapporti economici, finanziari, patrimoniali e quelli con i figli. Qualora mancasse tale consenso, sarà necessario ricorrere alla separazione di tipo giudiziale, che comporta la necessità di essere rappresentati da un legale e di instaurare un procedimento contenzioso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOart. 473-bis 51
Legge 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014.
- Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014)
- Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 12 Legge 162/2014)
CHI PUO' RICHIEDERLO
I coniugi in maniera congiunta, con l'assistenza di un avvocato difensore, eventualmente anche ciascun coniuge con un proprio difensore
DOVE SI RICHIEDE?Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI
PRENOTA APPUNTAMENTO QUI
È necessario presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale , con le firme di entrambi i coniugi da apporre innanzi al funzionario competente.
Documenti da presentare unitamente alla domanda:
I certificati devono essere rilasciati dal Comune, in originale, e hanno validità di 6 mesi.
Non è ammessa l’autocertificazione.
NOTA BENEAVVISO IMPORTANTE
A seguito dell'entrata in vigore della "Riforma Cartabia", non è più possibile presentare personalmente le separazioni consensuali, ma è necessario il patrocinio del difensore.
Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
È esente da ogni ulteriore imposta o tassa.
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1.Contributo unificato
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