COS'E'
La riabilitazione del protestato è un provvedimento che viene emesso dal Presidente del Tribunale su richiesta del debitore, il quale abbia pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell’ultimo anno.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 17 L. 7 marzo 1996, n. 108
CHI PUO' RICHIEDERLO
Può essere riabilitato dal Tribunale del luogo di residenza chi ha pagato il titolo di credito al quale era legato il protesto, a patto che egli non abbia ricevuto più protesti negli ultimi 12 mesi.
DOVE SI RICHIEDE?
Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI
PRENOTA APPUNTAMENTO QUI
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
Si richiede presentando ricorso (in carta semplice) al Presidente del Tribunale. Unitamente al ricorso si devono presentare anche i documenti che certificano l’avvenuto pagamento, ovvero:
- l’originale del titolo protestato unitamente alla levata di protesto (in mancanza dell’originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi ad identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca)
- la quietanza del titolo, ovvero bonifico bancario da cui risultino gli estremi del titolo protestato o, in alternativa alla quietanza, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del creditore
- una visura camerale rilasciata e vistata dalla Camera di Commercio aggiornata, ovvero non più vecchia di 15 giorni rispetto alla data di presentazione del ricorso
- la nota di iscrizione a ruolo debitamente compilata
È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona.
COSTI
- Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
- Versare in pagoPA € 27,00 per diritti forfettari di notifica (ex art. 30 D.P.R. 115/02)
Istruzioni per FARE IL PAGAMENTO in pagoPA