Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al titolare dello stesso.
In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare, se ne deve fare denuncia al trattario o all'istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui l’assegno è pagabile (o nel domicilio del richiedente) per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.
In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 69 ss. R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
CHI PUO' RICHIEDERLOCancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI
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La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale indicando i requisiti del titolo.
Il Tribunale competente è:
Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione.
Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa) decorsi 15 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in G.U., purché nel frattempo non venga fatta opposizione.
Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.
Il ricorrente deve poi notificare il decreto di ammortamento al traente ed al trattario e provvedere alla pubblicazione di un estratto sulla G.U.
Nel caso di assegno circolare la notifica deve essere fatta a uno dei più vicini stabilimenti dell’istituto bancario, il quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l’assegno è pagabile. Anche in questo caso deve essere il ricorrente a curare la pubblicazione sulla G.U.
Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale che ha pronunciato l’ammortamento, comunicandolo:
Se l’opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.
Se l’opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l’opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del giudice che ha pronunciato l’ammortamento, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento.
COSTIIstruzioni per FARE IL PAGAMENTO in pagoPA
Per il certificato di non interposta opposizione occorre: