Il figlio nato da genitori non sposati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, i genitori devono presentare istanza al Tribunale competente, cioè al Tribunale del luogo di nascita del figlio, che deciderà circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Il Tribunale deciderà con un provvedimento emesso in Camera di Consiglio
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 262 c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLOI genitori possono presentare istanza.
Il ricorso dovrà essere firmato innanzi al cancelliere, previa esibizione del documento di identità in corso di validità.
DOVE SI RICHIEDE?Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI
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Al ricorso si devono allegare:
Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all'autocertificazione.
COSTIVersare in pagoPA € 27,00 per diritti forfettari di notifica (ex art. 30 D.P.R. 115/02).
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