Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio ad esclusione delle ipotesi in cui il divorzio sia stato pronunciato a seguito di separazione giudiziale dei coniugi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 89 c.c.
DOVE SI RICHIEDE?Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI
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I nubendi possono presentare ricorso al Tribunale dichiarando che la donna è di stato libero e che non è in stato di gravidanza. Il Tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio, sentite le parti e il Pubblico Ministero, può autorizzare il matrimonio. Se la donna si trova in stato di gravidanza il Tribunale può autorizzare il matrimonio solo se risulta, da sentenza passata in giudicato, che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti il divorzio.
Il ricorso può essere presentato personalmente senza l’assistenza di un legale.
Documenti da presentare unitamente al ricorso:
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