Benvenuti sul sito del Tribunale di Bolzano

Tribunale di Bolzano - Ministero della Giustizia

Tribunale di Bolzano
Ti trovi in:

Divieto temporaneo di nuove nozze

COS'E'

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio ad esclusione delle ipotesi in cui il divorzio sia stato pronunciato a seguito di separazione giudiziale dei coniugi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 89 c.c.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI

PRENOTA APPUNTAMENTO QUI

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

I nubendi possono presentare ricorso al Tribunale dichiarando che la donna è di stato libero e che non è in stato di gravidanza. Il Tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio, sentite le parti e il Pubblico Ministero, può autorizzare il matrimonio. Se la donna si trova in stato di gravidanza il Tribunale può autorizzare il matrimonio solo se risulta, da sentenza passata in giudicato, che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti il divorzio.

Il ricorso può essere presentato personalmente senza l’assistenza di un legale.

Documenti da presentare unitamente al ricorso:

  • sentenza di divorzio passata in giudicato, se in lingua straniera, la sentenza deve essere tradotta, asseverata e munita di apostille, ovvero di una certificazione che convalida per l’uso internazionale l’autenticità di un atto pubblico (Convenzione dell’Aja del 1961)
  • certificato medico che escluda lo stato di gravidanza
  • nota di iscrizione a ruolo
COSTI
  • Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
  • Versare in pagoPA € 27,00 per diritti forfettari di notifica (ex art. 30 D.P.R. 115/02).

Istruzioni per FARE IL PAGAMENTO in pagoPA

Allegati
Torna all'inizio della pagina Collapse