L’ufficiale di stato civile che non ritenga di poter procedere alla pubblicazione del matrimonio, rilascia un certificato indicando i motivi del rifiuto.
Contro il suddetto rifiuto è possibile fare ricorso al Tribunale che, sentite le parti, l’ufficiale di stato civile interessato e il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 98 c.c.
DOVE SI RICHIEDE?Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI
PRENOTA APPUNTAMENTO QUI
Gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale indicando le proprie generalità nonché tutte le argomentazioni e motivazioni avverso il rifiuto dell’ufficiale di stato civile.
Il ricorso può essere presentato personalmente senza l’assistenza di un legale.
Documenti da presentare unitamente al ricorso:
Istruzioni per FARE IL PAGAMENTO in pagoPA