Quando l’ufficiale di stato civile non può d’ufficio provvedere alla correzione di eventuali errori materiali in cui è incorso nella redazione degli atti (ai sensi dell’art. 98 D.P.R. 396/2000), l’interessato può presentare ricorso al Tribunale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 95 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
DOVE SI RICHIEDE?Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI
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L’interessato può presentare ricorso al Tribunale specificando l’errore e in che senso questo debba essere corretto, allegando idonea documentazione.
Il ricorso va presentato presso il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento.
Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d’ufficio all’ufficiale dello stato civile per le successive annotazioni.
Il ricorso può essere presentato personalmente senza l’assistenza di un legale.
Documenti da presentare unitamente al ricorso:
Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
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