Riguarda l’adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando avente più di 18 anni di età e sufficiente ad instaurare, tra l’adottante e l’adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori e figli.
Con il provvedimento di adozione l’adottato:
Artt. 291 ss. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184
CHI PUO' RICHIEDERLOL’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustifichino), e l’adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui. Chi adotta non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti).
È necessaria l’assistenza di un legale.
Per l’adozione ordinaria è richiesto:
In casi particolari il Tribunale può pronunciare l’adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l’assenso degli aventi diritto a pronunciarsi.
DOVE SI RICHIEDE?Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI
PRENOTA APPUNTAMENTO QUI
Presentando la domanda al Tribunale, sede centrale, del luogo in cui si trova la residenza dell’adottante e allegando i seguenti documenti:
Riferiti all’adottante:
Riferiti all’adottando:
Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all'autocertificazione.
I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.
Qualora sia domandata l’adozione di persona maggiorenne avente cittadinanza straniera è raccomandata la produzione del testo delle disposizioni della legislazione vigente nel paese di origine dell’adottando a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese).
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