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Adozione di persona maggiorenne

COS'E'

Riguarda l’adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando avente più di 18 anni di età e sufficiente ad instaurare, tra l’adottante e l’adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori e figli.

Con il provvedimento di adozione l’adottato:

  • assume il cognome dell’adottante, da anteporre al proprio cognome
  • acquista il diritto a succedere all’adottante alla pari dei di lui figli legittimi
  • ha il diritto agli alimenti da parte dell’adottante, che li deve prestare con precedenza sui genitori legittimi o naturali dell’adottato
  • è anche tenuto a prestare gli alimenti all’adottante
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 291 ss. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184

CHI PUO' RICHIEDERLO

L’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustifichino), e l’adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui. Chi adotta non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti).

È necessaria l’assistenza di un legale.

Per l’adozione ordinaria è richiesto:

  • il consenso di chi adotta
  • il consenso dell’adottando
  • l’assenso dei genitori dell’adottando
  • l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati
  • l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti)

In casi particolari il Tribunale può pronunciare l’adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l’assenso degli aventi diritto a pronunciarsi.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI

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COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Presentando la domanda al Tribunale, sede centrale, del luogo in cui si trova la residenza dell’adottante e allegando i seguenti documenti:

Riferiti all’adottante:

  • domanda al Presidente del Tribunale
  • copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita
  • certificato di residenza (in bollo)
  • certificato di matrimonio o di stato libero
  • stato di famiglia storico (in bollo)

Riferiti all’adottando:

  • copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita
  • certificato di residenza e stato di famiglia (in bollo)
  • certificato di matrimonio o di stato libero
  • certificato di morte dei genitori, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso secondo l’art. 311 c.c.)

Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all'autocertificazione.

I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.

Qualora sia domandata l’adozione di persona maggiorenne avente cittadinanza straniera è raccomandata la produzione del testo delle disposizioni della legislazione vigente nel paese di origine dell’adottando a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese).

COSTI

FARE IL PAGAMENTO PER

  1. Contributo unificato
  2. Diritti forfettari di notifica (ex art. 30 D.P.R. 115/02)

Istruzioni per FARE IL PAGAMENTO in pagoPA

Allegati
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