È una misura cautelare che il giudice può applicare, sia in sede penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà.
L’applicazione della misura in sede penale presuppone l’avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata ecc.), indagini che normalmente dovranno essere precedute da denuncia (o querela) sporta all’autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti.
In sede civilistica la misura può essere richiesta dalla vittima, se maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.
Con l’ordine di protezione il giudice:
La durata dell’ordine di protezione non può essere superiore a un anno, salvo la proroga, che va richiesta, in caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal giudice.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 342-bis e 342-ter c.c. come modificati dalla L. 4 aprile 2001, n. 154 e dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 736-bis c.p.c. aggiunto dall’art. 3 L. 4 aprile 2001, n. 154 e art. 282-bis c.p.p.
CHI PUO' RICHIEDERLOLa domanda può essere presentata dal coniuge, dal convivente o da un altro membro maggiorenne della famiglia anche personalmente, ovvero senza l'assistenza di un avvocato.
DOVE SI RICHIEDE?Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI
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È necessario presentare l’istanza presso la sede principale del Tribunale (e quindi a Bolzano).
Nella richiesta possono essere precisati i singoli interventi di tutela ritenuti necessari o opportuni.
Documenti da presentare unitamente alla domanda:
Il procedimento è esente da ogni imposta o tassa.