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Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

COS'E'

È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 710 c.p.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma, in ogni caso, con l’assistenza di un legale.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI

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COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il ricorso deve essere presentato con l’assistenza di un legale; se il ricorso viene proposto congiuntamente da entrambi i coniugi, gli stessi dovranno comparire davanti al collegio per confermare la volontà di modificare le condizioni, come richiesto nel ricorso, e il Tribunale, che provvede in camera di consiglio, emetterà il decreto di modifica.

Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte.

Anche in questo caso, a seguito dell’istruttoria, il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica.

Documenti da presentare unitamente al ricorso:

  • copia autentica dell’omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio (esente bollo)
  • stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo)
  • nota di iscrizione a ruolo
COSTI

Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
È esente da ogni ulteriore imposta o tassa.

FARE IL PAGAMENTO PER

  1. Contributo unificato

Istruzioni per FARE IL PAGAMENTO in pagoPA

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