È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 710 c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLOI coniugi congiuntamente o singolarmente, ma, in ogni caso, con l’assistenza di un legale.
DOVE SI RICHIEDE?Cancelleria sez. FAMIGLIA, SEPARAZIONI e DIVORZI
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Il ricorso deve essere presentato con l’assistenza di un legale; se il ricorso viene proposto congiuntamente da entrambi i coniugi, gli stessi dovranno comparire davanti al collegio per confermare la volontà di modificare le condizioni, come richiesto nel ricorso, e il Tribunale, che provvede in camera di consiglio, emetterà il decreto di modifica.
Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte.
Anche in questo caso, a seguito dell’istruttoria, il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica.
Documenti da presentare unitamente al ricorso:
Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
È esente da ogni ulteriore imposta o tassa.
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